Legge 24-2-1997, n. 27 (G.U. 27-2-1997, n. 48). —
Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense.
1. Soppressione dell'albo. — 1. L'albo dei procuratori legali è soppresso.
2. Iscrizione all'albo degli avvocati. — 1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel
relativo albo sono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati.
2. L'anzianità a tutti gli effetti decorre
dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali.
3. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i titoli necessari per la iscrizione all'albo dei procuratori
legali secondo le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni, ed al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e
successive modificazioni, consentono la iscrizione all'albo degli avvocati.
4. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di
diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
3. Sostituzione del termine «procuratore legale». — 1. Il termine «procuratore legale»
contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende
sostituito con il termine «avvocato».
4. Termini temporali relativi alla iscrizione
all'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione. — 1. Il periodo di esercizio
della professione di avvocato necessario per l'iscrizione nell'albo speciale
per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni
superiori ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, e successive modificazioni, è di dodici anni.
2. Per coloro che alla data di entrata in
vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei procuratori legali
ovvero all'albo degli avvocati, si considera, ai fini del termine di cui al
comma 1, anche il periodo di esercizio della professione di procuratore.
Tuttavia, se più favorevole, il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette
anni e decorre dalla iscrizione all'albo degli
avvocati per coloro che hanno conseguito l'iscrizione a tale albo mediante il
superamento dell'esame previsto dall'articolo 28 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36.
3. Il periodo di esercizio della
professione di avvocato, previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936,
n. 1003, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale è
elevato a cinque anni. Per coloro che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo dei procuratori legali
ovvero degli avvocati da meno di un anno, l'esercizio della professione di
procuratore si considera, ai fini del termine di cui al precedente periodo,
equipollente all'esercizio della professione di avvocato. Per coloro che alla data
di entrata in vigore della presente legge sono
iscritti all'albo degli avvocati, il termine per l'ammissione all'esame rimane
di un anno decorrente dalla iscrizione a detto albo.
5. Norme riguardanti la residenza e norme
di coordinamento. — 1.
L'articolo 17, primo comma, numero 7°, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, è sostituito dal seguente:
«7° avere la residenza nella
circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata».
2. Il termine di cui all'articolo 14, primo comma, numero 6, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aumentato a otto
anni.
3. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo
1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, le parole: «non inferiore ad un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei anni».
6. Abrogazione di norme incompatibili. — 1. Sono abrogati gli articoli 2, primo
comma, 5, 6, 27, 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni, nonché gli articoli 31, 32, 33 e 34 del
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni.
2. È altresì abrogata ogni altra disposizione di legge o di
regolamento incompatibile con le disposizioni della presente legge.
7. Entrata in vigore. — 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
|